Generica - 09/12/2021
La partita di Prima Categoria girone C, tra Virtus Libertas e Quattro Castella, valida per la 12° giornata e terminata con il risultato di 3 a 1 in favore degli ospiti verrà. Lo ha stabilito il giudice sportivo dopo che l’arbitro ha ammesso l'errore tecnico commesso nel corso della gara. Di seguito riportatiamo il comunicato.
“Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°41 del 01/12/2021, ha letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Virtus Libertas, con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante il Direttore di gara, dopo avere interrotto il gioco per ammonire il portiere della Soc. Quattro Castella, non avrebbe ripreso correttamente il gioco. Nella specie avrebbe erroneamente ripreso il gioco con una sua rimessa, mentre avrebbe dovuto assegnare un calcio di punizione indiretto a favore della Soc. Viruts Libertas. In conseguenza di quanto precede la Soc. Virtus Libertas sarebbe stata anche privata della possibilità di riprendere il gioco con un calcio di punizione indiretto da una posizione particolarmente favorevole quando il risultato della gara era di 1-2 in favore della società Quattro Castella. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di avere ripreso il gioco con una propria rimessa poco prima della metà campo, così come sostenuto dalla società reclamante. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui deve essere riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. Visto anche l’art. 10 C.G.S Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera • la ripetizione della gara, a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza”.
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Alfonsine FC è stato escluso dal campionato di Eccellenza in seguito alla firma del giudice sportivo del Comitato regionale Federcalcio.
Proprio nell’anno del centenario della società, quest’ultima deve mettere la parola fine alla sua storia dopo stagioni decisamente difficili.
La squadra, per due domeniche consecutive, non ha presentato il numero sufficiente di giocatori da schierare in campo. Pertanto, oltre a perdere a tavolino per 3-0 l’ultima partita in calendario, Alfonsine FC 1921 viene penalizzata di un punto in classifica, riceve la multa di 6000 euro ed esclusa dal campionato.
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Si ripeterà la partita fra Vigolo Marchese e Medesano di Promozione. Lo ha deciso il Giudice Sportivo ufficializzandolo nel comunicato odierno della Figc regionale: il direttore di gara non aveva visto il gol dei piacentini segnato su rigore a causa di un buco nella rete, situazione che aveva portato alle successive proteste e anche all’espulsione di Pierluigi Arcari, squalificato per tre gare proprio in merito all’episodio “Per aver rivolto una frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro, inoltre dopo la notifica del provvedimento minacciava l'arbitro.”
La decisione ufficiale
Il Giudice Sportivo, ha rilevato dagli atti ufficiali che la gara in oggetto non ha avuto regolare esecuzione, poiché l’arbitro è incorso in un errore tecnico
Nella fattispecie il Direttore di gara al 13’ del primo tempo non ha convalidato un goal segnato dal calciatore n° 2 della Soc. Vigolo Marchese su calcio di rigore, poiché, dopo il tiro, ha visto il pallone fuoriuscire dalla rete e, quindi, ha ritenuto che lo stesso non fosse entrato in porta quando, invece, era stata regolarmente segnata una rete. Accertato che l’arbitro ha espressamente riportato, nel proprio supplemento, che è incorso in errore a causa della presenza di un buco nella rete della porta e che, quindi, non è stata convalidata la segnatura di una rete, nonostante il calcio di rigore avesse avuto regolare esecuzione;
Osserva questo Giudice Sportivo:
L’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; La conseguenza è che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
P.T.M. Visto anche l’art. 10 C.G.S
Questo Giudice Sportivo, conseguentemente delibera la ripetizione della gara, e a tal fine trasmette gli atti alla Segreteria del C.R.E.R. per quanto di competenza
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